Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 10 Giugno 2016, in via preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act.
Per quanto riguarda il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio i cd. Voucher ed in particolare viene introdotta la piena tracciabilità degli stessi.
I committenti – imprenditori non agricoli o professionisti – che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, saranno obbligati a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione stessa. I committenti imprenditori agricoli saranno tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 7 giorni.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Inoltre il settore agricolo sarà escluso dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori o professionisti (2000 euro per ciascun committente) poiché il lavoro accessorio in agricoltura è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro).
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