IN VIGORE DAL 12 MARZO 2016

Il Ministero del Lavoro, con circolare 4 marzo 2016, n.12, ha esposto le novità della nuova procedura per rassegnare le dimissioni in vigore dal 12 marzo 2016.
Nella predetta circolare il Ministero ha avuto modo di anticipare che la procedura per la comunicazione telematica potrà essere effettuata dal lavoratore solo tramite il codice Pin Inps dispositivo, non essendo necessarie altre credenziale per accesso al sito istituzionale.
Inoltre il Dicastero ha anticipato che tale procedura non sarà necessaria per rassegnare le dimissioni nelle P.A. e durante il periodo di prova.
Prima del 12 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti un web-tutorial sul proprio portale istituzionale, al fine di descrivere nel dettaglio la procedura, e una serie di Faq in merito ai primi dubbi operativi, tra le quali si segnalano le seguenti:

  • anche i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi devono usare la nuova procedura;
  • la procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione, pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso;
  • la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa, quindi quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro;
  • il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma, ma introduce la “forma tipica” delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall’art.26, D.Lgs. n.151/15;
  • nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà, ma sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
  • nell’ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente;
  • se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, la Comunicazione obbligatoria di cessazione fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro;
  • le aziende possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro e ricercando le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.

La nuova disciplina, non cambia le regole nel caso di dimissioni connesse alla maternità. Infatti, come avveniva anche in precedenza, la richiesta di dimissioni presentate:
a) dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, co. 9;
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio: a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto (art. 55, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151).