Dando attuazione alle previsioni contenute nella Legge di Stabilità per il 2016, l’Inps, con circolare n.90 del 26 maggio 2016, ha fornito la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione dei benefici a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato del settore privato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60%, dell’orario di lavoro.
L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento (a carico della finanza pubblica) della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata a seguito della riduzione part-time. Inoltre, a carico del datore di lavoro, al prestatore sarà riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (Ivs) commisurata sempre alla prestazione lavorativa non effettuata.
Dal punto di vista operativo i datori di lavoro potranno presentare all’Istituto previdenziale l’istanza di autorizzazione al part-time agevolato, avvalendosi della procedura telematica, a partire dal 2 giugno 2016.
Riepiloghiamo qui di seguito le indicazioni fornite nella citata circolare.
Requisiti soggettivi
Il diritto di accesso al part-time agevolato, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:
- sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
- maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo.
Misura del beneficio
La disciplina dettata dal Legislatore prevede che l’accesso al beneficio comporti, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e la corresponsione di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo Ivs sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita, in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria fissata al 33%, salvo una diversa aliquota stabilita dalla Legge.
Con riguardo alla corresponsione, in busta paga, al dipendente di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro, la determinazione dell’importo sarà effettuata tenendo conto dell’onere contributivo che si sarebbe sostenuto mantenendo il lavoratore full-time. Per quantificare il bonus, che per espressa previsione non costituisce reddito imponibile, il datore di lavoro dovrà tener conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto full-time. La durata del beneficio è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Procedimento di ammissione al beneficio
Ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è necessario che venga acquisita idonea certificazione atta a comprovare, per il lavoratore, l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. La domanda per l’ottenimento del certificato dovrà essere trasmessa dal lavoratore avvalendosi delle procedure telematiche Inps o avvalendosi dell’assistenza degli enti di patronato.
Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore e il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell’orario di lavoro possono trasformare il rapporto da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda. Tale contratto sarà trasmesso, a cura del datore di lavoro, alla competente DTL, affinché la medesima rilasci, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito provvedimento di autorizzazione. Se la DTL non si esprime nei termini l’autorizzazione si intende rilasciata. Solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione della DTL il datore di lavoro potrà inoltrare, direttamente o tramite professionista abilitato, la domanda, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “PT-284”, all’interno dell’applicazione “DiResCo” sul sito www.inps.it. Dopo le opportune verifiche l’Istituto accoglie o rigetta, nei cinque giorni successivi, la domanda e il datore di lavoro deve inviare il flusso Uniemens secondo le apposite istruzioni.
Fonte: Euroconference
Scrivi un commento